Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo
NOTE
  1. Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani (SPUC), Direttorio ecumenico, Ad totam Ecclesiam, AAS 1967, 574-592; AAS 1970, 705-724.
  2. Discorso del papa Giovanni Paolo TI all'assemblea generale del SPUC, 6febbraio 1988, AAS 1988, 1203.
  3. Tra essi vanno ricordati il Motu proprio Matrimonia mixta, AAS 1970, 257-263; le Riflessioni e suggerimenti riguardanti il dialogo ecumenico, SPUC, Servi ce d'information (SI) 12, 1970, pp. 3-11; l'Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica, AAS 1972, 5 18-525; la Nota su alcune interpretazioni della «Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica», AAS 1973, 616-6 19; il documento sulla Collaborazione ecumenica a livello nazionale e a livello locale, SPUC, SI, 29, 1975, pp. 8-34; l'esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (EN) del 1975; la costituzione apostolica Sapientia christiana (SapC) sulle università e facoltà ecclesiastiche (1979), l'esortazione apostolica Catechesi tradendae (CT) del 1979, e la Relatio finalis del Sinodo straordinario dei vescovi del 1985; la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis della Congregazione per l'educazione cattolica, Roma 1985; la costituzione apostolica Ex corde Ecclesioe, AAS 1990, 1475-1509.
  4. AAS 1988, 1204.
  5. Cfr. CIC, can. 755; CCEO, cann. 902 e 904, § 1. In questo Direttorio l'aggettivo «cattolico» è riferito ai fedeli e alle Chiese che sono in piena comunione con il Vescovo di Roma.
  6. Cfr. infra, nn. 35 e 36.
  7. La costituzione apostolica Pastor bonus (1988) afferma: 
    Art. 135: Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani. «Art. 136: § I. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del concilio Vaticano Il concernenti l'ecumenismo. Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione. § 2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative. § 3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo e i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.
    «Art. 137: § 1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione per la Dottrina della fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni. § 2. Nel trattare affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima consultare la Congregazione per le Chiese orientali».
  8. Salvo indicazione contraria, l'espressione «Chiesa particolare» è usata in questo Direttorio per designare una diocesi, una eparchia o una circoscrizione ecclesiastica equivalente.
  9. Cv 17,21; cfr. Ef 4,4.
  10. Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (LG), n. 1.
  11. Cfr. LG, nn. 1-4 e il decreto conciliare sull'ecumenismo, Unitatis redintegratio (UR), n. 2.
  12. UR n. 2.
  13. Cfr. LG, nn. 2 e 5.
  14. UR, n. 2; cfr. Ef 4,12.
  15. Cfr. LG, c. III.
  16. Cfr. At 2,42.
  17. “Cfr. Relatio finalis del Sinodo straordinario dei vescovi del 1985: «L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale dei documenti conciliano (C, 1); cfr. Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione (28 maggio 1992).
  18. Cfr. LG, n. 14.
  19. decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, Christus Dominus (CD), n. 11.
  20. Cfr. LG, n. 22.
  21. Cv 17,21.
  22. LG, n. 8.
  23. LG n. 9.
  24. Cfr. UR, nn. 3 e 13.
  25. Cfr. UR, n. 3: «Non v'è dubbio che, per le divergenze che in vari modi esistono tra loro [coloro che credono in Cristo] e la Chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e talora anche della disciplina, sia circa la struttura della Chiesa, impedimenti non pochi, e talvolta proprio gravi, si oppongono alla piena comunione ecclesiale, al superamento dei quali tende appunto il movimento ecumenico». Divergenze della stessa natura continuano ad esercitare la loro influenza e provocano a volte nuove divisioni.
  26. UR, n. 3.
  27. UR, n. 4.
  28. Cfr. UR, nn. 14-18. Il termine «ortodosso» è generalmente usato per indicare le Chiese orientali che accettano le decisioni dei concili di Efeso e di Calcedonia. Tuttavia, recentemente questo termine, per ragioni storiche, è stato riferito anche alle Chiese che non accettarono alcune formule dogmatiche dell'uno o dell'altro dei due concili citati (cfr. CR, n. 13). Al fine di evitare ogni confusione, in questo Direttorio, l'espressione generale «Chiese orientali'> sarà usata per indicare tutte le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma.
  29. Cfr. CR, nn. 2 1—23.
  30. Ibid., n. 3.
  31. Cfr. ibid., n. 4.
  32. UR n. 2; LG, n. 14; CIC, can. 205; CCEO, can. 8.
  33. Cfr. UR, nn. 4 e 15—16.
  34. Relatio finalis del Sinodo straordinario dei vescovi (1985), C, 7.
  35. Cfr. Gv 17,21.
  36. Cfr. Rm 8,26—27.
  37. Cfr. CR, n. 5.
  38. Cfr. infra, nn. 92—101.
  39. In questo Direttorio quando si parla di «Ordinario del luogo» ci si riferisce anche ai «Gerarchi del luogo delle Chiese orientali», secondo la terminologia del CCEO.
  40. Per «Sinodi delle Chiese orientali cattoliche» si intendono le autorità superiori delle Chiese orientali cattoliche sui iuris come contemplato nel CCEO.
  41.  Cfr. Dichiarazione conciliare Dignitatis humane (DH), n. 4: «Nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre usanze ci si deve sempre astenere da ogni genere di azione che sembri avere sapore di coercizione o di sollecitazione disonesta o scorretta, specialmente quando si tratta di persone incolte o bisognose». Al tempo stesso, si deve affermare, con la medesima Dichiarazione, che «le comunità religiose hanno il diritto di non essere impedite di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto» (Ibid.).
  42. Cfr. UR nn. 9-12; 16—18.
  43. UR n. 8.
  44. 1Cor 13,7.
  45. Cfr. UR, n. 3.
  46. Cfr. LG, n. 23; CD, n. 11; CIC, can. 383, § 3 e CCEO, can. 192, § 2.
  47. Cfr. CIC, can. 755, § 1; CCEO, cann. 902 e 904, § 1.
  48. Cfr. CIC, cann. 216 e 212; CCEO, cann. 19 e 15.
  49. Cfr. Il fenomeno delle sètte o nuovi movimenti religiosi: una sfida pastorale, Rapporto congiunto basato sulle risposte (circa 75) e la documentazione ricevute entro il 30 ottobre 1985 dalle Conferenze episcopali regionali o nazionali, SPUC, SI 61, 1986, pp. 158-169.
  50. Cfr. infra, nn. 166-171.
  51. UR, n. 4.
  52. Cfr. CCEO, can. 904, § 1; CIC, can. 755, § 2.
  53. Cfr. UR, nn. 9 e 11; cfr. anche Riflessioni e suggerimenti concernenti il dialogo ecumenico, op. cit.
  54. Cfr. UR, n. 12; decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa, Ad gentes (AG), n. 12 e La collaborazione ecumenica a livello..., op. cit., n. 3.
  55. Cfr. UR, n. 5.
  56. AG n.15; cfr. anche ibid., nn. 5 e 29; cfr. EN, nn. 23, 28 e 77; inoltre cfr. infra, nn. 205-209.
  57. UR, n. 5.
  58. UR, n. 7.
  59. UR, n. 6. 
  60. Ambrosiaster, PL 17,245.
  61. Cfr. CIC, can. 209, § 1; CCEO, can. 12, § 1.
  62. Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione Dei Verbum (DV), n. 21.
  63. Cfr. CR, n. 21.
  64. EN, n. 77.
  65. Cfr. CR, n. 11; AG, n. 15. Per queste considerazioni, cfr. Direttorio catechistico generale, nn. 27,43 e infra, nn. 75 e 176.
  66. Cfr. CR, no. 3-4.
  67. CT, n. 32 e CCEO, can. 625.
  68. Cfr. CT, n. 32.
  69. Cfr. ibid.
  70. Cfr. CR, n. 6 e costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes (GS), n. 62.
  71. Per quel che concerne la collaborazione ecumenica nel campo della catechesi, cfr. CT, n. 33, e infra, nn. 188-190.
  72. Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (SC), n. 14.
  73. “Ibid.,n.2.
  74. UR,n. 2.
  75. SC n.48.
  76. UR, n. 8.
  77. Cfr. ibid., n. 7.
  78. Cfr. LG, o. 15 e CR, n. 3.
  79. Cfr. infra, nn. 102-142.
  80. Cfr. infra, nn. 161-218.
  81. ‘LG,n. 11.
  82. Cfr. EN, n. 71; cfr. anche infra, nn. 143-160.
  83. Esortazione apostolica Familiaris consortio (PC), n. 78.
  84. Cfr. CIC, can. 529, § 2.
  85. Cfr. Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (GE), nn. 6-9.
  86. Cfr. LG, n. 31.
  87. UR, n. 24.
  88. Cfr. GS, o. 62, § 2; CR, n. 6; Mysterium Ecclesiae (ME), n. 5.
  89. AAS 1973, 402-404.
  90. Direttorio ecumenico, A.4S 1970, 705-724. 1970, 705-724.
  91. Cfr. ME, n. 4; cfr. anche supra, n. 61a e infra n. 176.
  92. UR, n. 10; cfr. CIC, can. 256, § 2; CCEO, cann. 350, § 4 e 352~ § 3.
  93. “Cfr. UR, nn. 14-17.
  94. Cfr. UR, o. I.
  95. Cfr. ibid., c. III.
  96. Cfr. supra, nn. 76-80.
  97. Cfr. infra, nn. 194-195.
  98. Cfr. infra, nn. 192-194.
  99. decreto conciliare Perfectae caritatis (PC), n. 2.
  100. Cfr. supra, nn. 50-51.
  101. Cfr. SapC, «Norme di applicazione», art. 51, 1°, b.
  102. SapC, n. 69.
  103. Cfr. CR, n. 22
  104. Cfr. ibid.
  105. Per tutti i cristiani si deve tener conto del rischio d'invalidità del battesimo conferito con l'aspersione, soprattutto collettiva.
  106. Cfr. Direttorio ecumenico,44S 1967, 574-592.
  107. Cfr. CIC, can. 874, § 2. In base alla precisazione contenuta negli Acta Commissionis (Communicationes 5, 1983, p. 182), l'espressione communitas ecclesialis non include le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (ooNotatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire»).
  108. Cfr. Direttorio ecumenico, n. 48, AAS 1967, 574-592; CCEO, can. 685, § 3.
  109. Cfr. UR, n. 4; CCEO, cann. 896-901.
  110. Cfr. UR, n. 4.
  111. Cfr. CIC, can. 869, § 2, e supra, n. 95.
  112. Cfr. CIC, can. 869, §~ 1 e 3.
  113. Cfr. UR, n. 8.
  114. Cfr. UR, nn. 3 e 8; infra, n. 116.
  115. Cfr. LG, n. 8; UR, n. 4.
  116. Cfr. UR, n. 3.
  117. Cfr. ibid., nn. 3, 15, 22.
  118. Cfr. CIC, can. 908; CCEO, can. 702. 
  119. Cfr. UR, n. 8.
  120. Cfr. SC, n. 106.
  121. Cfr. CCEO, cao. 881, § 1; dC. can. 1247.
  122. Cfr. CIC, can. 1247; CCEO, cao. 881, § I.
  123. Cfr. CIC, can. 1183, § 3; CCEO, can. 876, § 1.
  124. Cfr. CIC, can. 1184; CCEO, can. 887.
  125. Cfr. UR, n. 14.
  126. Ibid., n. 15.
  127. Ibid.
  128. Cfr. CIC, can. 844, § 2 e CCEO, can. 671, § 2.
  129. Cfr. CIC, can. 844, § 3; CCEO, can. 671, § 3 e cfr. supra, n. 106.
  130. Cfr. CIC, cao. 840 e CCEO, can. 667.
  131. Cfr. UR, n. 3.
  132. UR, o. 22.
  133. Cfr. UR, o. 8; CIC, can 844, § 1 e CCEO, can. 671, § 1.
  134. Cfr. CIC, can. 844, § 4 e CCEO, can. 671, § 4.
  135. Per stabilire tali norme, ci si riferirà ai seguenti documenti: Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica (1972) e Nota su alcune interpretazioni della «Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica» (1973).
  136. Cfr. CIC, can. 844, § 5 e CCEO, can. 671, § 5.
  137. Cfr. CIC, can. 844, § 4 e CCEO, can. 671, § 4.
  138. Cfr. CIC, can. 767, § 1 e CCEO, can. 614, § 4.
  139. Cfr. CIC, can. 1124 e CCEO, can. 813.
  140. Cfr. PC, o. 78.
  141. Cfr. CR, n. 3.
  142. Cfr. CIC,cann. 1125, 1126 e CCEO,cann. 814, 815.
  143. Cfr. CIC, can. 1366 e CCEO, can. 1439.
  144. UR, n. 15.
  145. Cfr. CIC, can. 1127, § 1 e CCEO, can. 834, § 2.
  146. Cfr. CIC, can. 1108, § i e CCEO, can. 834, § 1.
  147. Cfr. CCEO, can. 835.
  148. Cfr. CIC, can. 1127, § 2.
  149. Ibid.
  150. Cfr. CIC, can. 1127, § 3 e CCEO, can. 839.
  151. Ordo celebrandi Matrimonium, n. 8.
  152. Cfr. supra, n. 125.
  153. Cfr. supra, nn. 129-131.
  154. Cfr. supra, nn. 125, 130 e 131.
  155. Cfr. supra, n. 132.
  156. UR, n. 12.
  157. Lettera enciclica Redemptor hominis (RH), n. 12.
  158. In questo contesto, il termine «Chiesa» deve generalmente essere inteso nel senso sociologico, piuttosto che nel senso strettamente teologico.
  159. SPUC, La collaborazione ecumenica a livello..., op. cit., n. 4 A c.
  160. Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche avranno cura di non autorizzare la partecipazione di cattolici a Consigli nei quali si trovino gruppi che non sono veramente considerati come comunità ecclesiali.
  161. Cfr. UR, n. 9.
  162. UR,n. 11.
  163. Op. cit., n. 4, b; cfr. anche CR, n. 11 e ME, o. 4; cfr. inoltre sopra, nn. 61/a, 74-75 e infra, n. 181.
  164. Cfr. lTs 2,13.
  165. Cfr. Cd 3
  166. Cfr. LG, n. 12. 
  167. Ibid.
  168. Cfr. UR, n. 6 e CS, n. 62.
  169. Cfr. UR, n. 11.
  170. Cfr. DV, c. VI.
  171. CR, n. 21.
  172. Cfr. CIC, can. 825, § 2 e CCEO, can. 655, § i.
  173. Edizione riveduta nel 1987 del documento del 1968, in SI dello SPUC, o. 65, pp. 150—156.
  174. In conformità alle norme del CIC, caon. 825-827, 838, del CCEO, cann. 655-659, 668, e del decreto della Sacra Congregazione per la dottrina della fede Ecclesiae pastorum sulla vigilanza dei Pastori della Chiesa riguardo ai libri (19 marzo 1975), A45 1975, 281-284.
  175. CT, n. 33.
  176. Cfr. nn. 10-11.
  177. Cfr. sopra, n. 70, e la Lettera circolare dello SPUC ai vescovi sull'insegnamento ecumenico, n. 6, in SI, n. 62, 1986, p. 214.
  178. Cfr. n. 35, 5-6.
  179. Cfr. SPUC, Lettera circolare sull'insegnamento ecumenico, op. cit., n. lOa.
  180. Cfr. ibid.
  181. Cfr. UR, n. 1.
  182. EN, n. 77.
  183. Ibid.
  184. Cfr. AG, n. 6.
  185. Ibid., n. 15.
  186. Cfr. RH, n. 11.
  187. Cfr. UR, n. 12.
  188. Ibid
  189. Cfr. ibid.
  190. Discorso alla Curia romana del 28 giugno 1985, AAS 1985, 1148-1159; cfr. anche Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis (SRS), n. 32.
  191. Cfr. SPUC, SI, n. 55, 1984, pp. 46-48.
  192. La collaborazione ecumenica a livello..., op. cit., n. 3.
  193. Cfr. RH, nn. 8, 15, 16; SRS, nn. 26, 34.
  194. SRS, n. 36.
  195. Op. cit., n. 3 g.
  196. Istruzione pastorale della pontificia Commissione per le comunicazioni sociali Communio et progressio, n. 99, AAS 1971, 593-656.
  197. La collaborazione ecumenica a livello..., op. cit., n. 3, f.
  198. Cfr. Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali, Criteri di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali, nn. 11 e 14, in Enchiridium Vaticanum, vol. 11, 2657-2679.
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