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Litterae Apostolicae Motu Proprio Datae

[Comunicato del Card William Joseph Levada]

1. Il compito di custodire l'unità della Chiesa, con la sollecitudine di offrire a tutti gli aiuti per rispondere nei modi opportuni a questa vocazione e grazia divina, spetta in modo particolare al Successore dell'Apostolo Pietro, il quale è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi che dei fedeli(1). La priorità suprema e fondamentale della Chiesa, in ogni tempo, di condurre gli uomini verso l’incontro con Dio deve essere favorita mediante l'impegno di giungere alla comune testimonianza di fede di tutti i cristiani.

2. Nella fedeltà a tale mandato, all'indomani dell'atto con cui l'Arcivescovo Marcel Lefebvre, il 30 giugno 1988, conferì illecitamente l'ordinazione episcopale a quattro sacerdoti, il Papa Giovanni Paolo II, di venerata memoria, istituì, il 2 luglio 1988, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei con il compito di collaborare con i Vescovi, con i Dicasteri della Curia Romana e con gli ambienti interessati, allo scopo di facilitare la piena comunione ecclesiale dei sacerdoti, seminaristi, comunità o singoli religiosi e religiose finora in vario modo legati alla Fraternità fondata da Mons. Lefebvre, che desiderino rimanere uniti al Successore di Pietro nella Chiesa Cattolica, conservando le loro tradizioni spirituali e liturgiche, alla luce del Protocollo firmato lo scorso 5 maggio dal Cardinale Ratzinger e da Mons. Lefebvre"(2).

3. In questa linea, aderendo fedelmente al medesimo compito di servire la comunione universale della Chiesa nella sua manifestazione anche visibile e compiendo ogni sforzo perché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità sia reso possibile di rimanervi o di ritrovarla, ho voluto ampliare e aggiornare, con il Motu Proprio Summorum Pontificum, l'indicazione generale già contenuta nel Motu Proprio Ecclesia Dei circa la possibilità di usare il Missale Romanum del 1962, attraverso norme più precise e dettagliate(3).

4. Nello stesso spirito e con il medesimo impegno di favorire il superamento di ogni frattura e divisione nella Chiesa e di guarire una ferita sentita in modo sempre più doloroso nel tessuto ecclesiale, ho voluto rimettere la scomunica ai quattro Vescovi ordinati illecitamente da Mons. Lefebvre. Con tale decisione, ho inteso togliere un impedimento che poteva pregiudicare l’apertura di una porta al dialogo e invitare così i Vescovi e la "Fraternità San Pio X" a ritrovare il cammino verso la piena comunione con la Chiesa. Come ho spiegato nella Lettera ai Vescovi cattolici del 10 marzo scorso, la remissione della scomunica è stata un provvedimento nell'ambito della disciplina ecclesiastica per liberare le persone dal peso di coscienza rappresentato dalla censura ecclesiastica più grave. Ma le questioni dottrinali, ovviamente, rimangono e, finché non saranno chiarite, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero.

5. Proprio perché i problemi che devono ora essere trattati con la Fraternità sono di natura essenzialmente dottrinale, ho deciso - a ventuno anni dal Motu Proprio Ecclesia Dei, e conformemente a quanto mi ero riservato di fare(4) - di ripensare la struttura della Commissione Ecclesia Dei, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede.

6. La Pontificia Commissione Ecclesia Dei avrà, pertanto, la seguente configurazione:

  1. Il Presidente della Commissione è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
  2. La Commissione ha una propria tabella organica composta dal Segretario e da Officiali.
  3. Sarà compito del Presidente, coadiuvato dal Segretario, sottoporre i principali casi e le questioni di carattere dottrinale allo studio e al discernimento delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, nonché sottometterne le risultanze alle superiori disposizioni del Sommo Pontefice.

7. Con questa decisione ho voluto, in particolare, mostrare paterna sollecitudine verso la "Fraternità San Pio X" al fine di ritrovare la piena comunione con la Chiesa. Rivolgo a tutti un pressante invito a pregare senza sosta il Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, "ut unum sint".

Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 luglio 2009, anno quinto del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI


(1). Cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, 23; CONC. ECUM. VAT. I, Cost. dogm. sulla Chiesa di Cristo Pastor aeternus, cap. 3: DS 3060.
(2)  GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 luglio 1988), n. 6: AAS 80 (1988), 1498.
(3).  Cfr BENEDETTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae Summorum Pontificum (7 luglio 2007): AAS 99 (2007), 777-781.
(4).  Cfr. ibid. art. 11, 781.


COMUNICATO DELL’EM.MO CARD. WILLIAM JOSEPH LEVADA IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LETTERA MOTU PROPRIO "ECCLESIAE UNITATEM" DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI


Secondo quanto anticipato nella Lettera del Santo Padre ai Vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei quattro vescovi consacrati dall’arcivescovo Lefebvre (10 marzo 2009), viene pubblicata in data odierna la Lettera Motu proprio "Ecclesiae unitatem", con la quale viene ripensata e aggiornata la struttura della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1988.
Con il Motu proprio "Ecclesiae unitatem" viene innanzitutto spiegato il motivo principale di tale ristrutturazione. La remissione della scomunica ai quattro vescovi lefebvriani è stato un provvedimento nell’ambito della disciplina canonica per liberare le persone dal peso della più grave censura ecclesiastica, pur nella consapevolezza che le questioni dottrinali rimangono e finché non siano chiarite, la "Fraternità sacerdotale S. Pio X" non può godere di uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non esercitano in modo legittimo alcun ministero nella Chiesa. Dato quindi che i problemi sono di natura essenzialmente dottrinale, il Santo Padre ha deciso di ripensare la struttura della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, collegandola in modo stretto con la Congregazione per la Dottrina della Fede.
La Pontificia Commissione Ecclesia Dei, mantiene l’attuale configurazione, con alcune modifiche nella sua struttura, che qui si riassumono:

  1. Il Presidente della Commissione è il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
  2. La Commissione, con una propria tabella organica, è composta dal Segretario e da Officiali.
  3. Compito del Cardinale Presidente, coadiuvato dal Segretario, è di riferire i principali casi e le questioni di carattere dottrinale all’esame e al giudizio delle istanze ordinarie della Congregazione per la Dottrina della Fede (Consulta e Membri della Sessione Ordinaria / Plenaria), e sottometterne le risultanze alle supreme disposizioni del Sommo Pontefice.
Il Cardinale William Levada, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e ora nominato Presidente della Commissione Ecclesia Dei, ha espresso la sua gratitudine al Santo Padre per la fiducia mostrata con questa decisione, assicurando il Santo Padre, anche a nome degli Officiali della Congregazione per la Dottrina della Fede, dell’impegno per il dialogo dottrinale con la Fraternità Sacerdotale di San Pio X.

Il Santo Padre, con Lettera autografa, ha vivamente ringraziato il Cardinale Darío Castrillón Hoyos, finora Presidente, per la sua grande dedizione al lavoro della Commissione Ecclesia Dei. Ugualmente, il Santo Padre, tramite il Cardinale Segretario di Stato, ha ringraziato Mons. Camille Perl per tanti anni di servizio alla medesima Commissione. A tali ringraziamenti si è unito anche il Cardinale Levada, estendendoli ai Membri ed Esperti della Commissione il cui lavoro sarà ora ripreso dai Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede nonché da esperti scelti secondo le necessità per studiare questioni particolari.

Dando il benvenuto alla nomina di Mons. Guido Pozzo a Segretario della Commissione, il Cardinale Levada ha rilevato la preparazione di Mons. Pozzo e il suo particolare interesse per le questioni di competenza della Commissione Ecclesia Dei. Finora, Mons. Pozzo è stato Aiutante di studio dell’Ufficio Dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede e Segretario Aggiunto della Commissione Teologica Internazionale.

Con il Motu proprio oggi pubblicato, il Santo Padre ha voluto mostrare particolare e paterna sollecitudine verso la "Fraternità San Pio X", al fine di superare le difficoltà che ancora permangono per il raggiungimento della piena comunione con la Chiesa.


Testualmente quel protocollo, per quanto riguarda la parte dottrinaria recita:

"Io, Marcel Lefebvre, arcivescovo e vescovo emerito di Tulle, insieme con i membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X da me fondata:

  1. promettiamo di essere sempre fedeli alla Chiesa Cattolica e al romano Pontefice, suo Pastore Supremo, Vicario di Cristo, Successore del Beato Pietro nel suo primato e Capo del corpo dei vescovi.
  2. Dichiariamo di accettare la dottrina contenuta nel n. 25 della Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sul Magistero ecclesiastico e sull'adesione che gli è dovuta.
  3. A proposito di certi punti insegnati dal Concilio Vaticano II o relativi alle riforme posteriori della liturgia e del diritto, che ci sembrano difficilmente conciliabili con la Tradizione, ci impegniamo ad assumere un atteggiamento positivo e di comunicazione con la Sede Apostolica, evitando ogni polemica.
  4. Dichiariamo inoltre di riconoscere la validità del Sacrificio della messa e dei sacramenti celebrati con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e secondo i riti indicati nelle edizioni tipiche del messale romano e dei rituali dei sacramenti promulgati dai Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II.
  5. Infine promettiamo di rispettare la disciplina comune della Chiesa e le leggi ecclesiastiche, specialmente quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Giovanni Paolo II, fatta salva la disciplina speciale concessa alla Fraternità con legge particolare".
Recenti dichiarazioni del superiore della Fraternità San Pio X, mons. Bernard Fellay, confermano la disponibilità dei lefebvriani ad accettare quanto previsto in questi 5 punti, che anche il Papa ritiene ancora validi se nel documento di oggi li ha richiamati.


Estratto dalla Costituzione Dogmatica Lumen Gentium
La funzione d'insegnamento dei vescovi

25. Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo [75]. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4) . I vescovi che insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi.
Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo, ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo [76]. La cosa è ancora più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede [77].
Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto, quanto il deposito della divina Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente esposto. Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella fede i suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale [78]. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con l'assistenza dello Spirito Santo a lui promessa nella persona di san Pietro, per cui non hanno bisogno di una approvazione di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. In effetti allora il romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona privata, ma espone o difende la dottrina della fede cattolica quale supremo maestro della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità della Chiesa stessa [79]. L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro. A queste definizioni non può mai mancare l'assenso della Chiesa, data l'azione dello stesso Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo [80].
Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui esprimono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione, cui tutti devono attenersi e conformarsi, Rivelazione che è integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente esposta sotto la luce dello Spirito di verità [81]. Perché poi sia debitamente indagata ed enunziata in modo adatto [82], il romano Pontefice e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti però non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al deposito divino della fede [83].

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